In generale, i risultati delle sperimentazioni cliniche, se presentati nella pubblicità, vengono considerati indicazioni sulla salute. Le indicazioni sulla salute richiedono l’autorizzazione della Commissione europea dopo una valutazione scientifica dell’EFSA. Come per una patente di guida, devi superare un esame prima di guidare, anche se sei un pilota molto bravo. Diverse indicazioni sulla salute (elencate principalmente nel Reg. (UE) 432/2012) sono invece state autorizzate e possono essere utilizzate da tutte le aziende alimentari, a condizione che i relativi prodotti soddisfino le condizioni d’uso specificate nei regolamenti. Ci sono casi in cui i risultati delle sperimentazioni cliniche possono essere utilizzati, ma sono specifici e non riguardano la comunicazione dei benefici per la salute ai consumatori.
No, le indicazioni sulla salute sui prodotti botanici sono consentite nell’ambito delle misure transitorie di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1924/2006. Tuttavia, gli Stati membri possono avere opinioni diverse sull’applicazione di queste misure transitorie.
Non sono state autorizzate indicazioni sulla salute sui probiotici. Il termine “probiotico” è ora consentito o tollerato, in diversi Stati membri, sebbene le regole stiano ancora cambiando. L’Italia ritiene che l’indicazione “aiuta con l’equilibrio della flora intestinale” non sia un’indicazione sulla salute e possa essere utilizzata sulle etichette degli integratori alimentari.
No, non esistono altre disposizioni nazionali in Europa paragonabili alle linee guida italiane. C’è però la possibilità, transitoriamente, di sfruttare i claim la cui valutazione EFSA è stata bloccata anni fa (pending) purchè rispettino i requisiti generali previsti dal Regolamento claim e siano supportati da evidenze scientifiche. In attesa quindi di una definizione sul tema claim sui botanicals, l’utilizzo dei claim pending può essere una grande occasione per gli operatori, ma vanno verificati il rispetto delle condizioni e la consistenza scientifica.
Gli effetti estetici come l’elasticità della pelle non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1924/2006 (Regolamento claim) e non devono quindi essere autorizzati preliminarmente. Si possono vantare i beauty claim come informazioni volontarie se l’azienda può dimostrare scientificamente quanto dichiara e se la comunicazione è circoscritta ad effetti estetici. Tuttavia deve essere condotta un’accurata ed esperta valutazione regolatoria caso per caso.