Lingue

Detergenti

I prodotti per la casa fanno parte della nostra vita quotidiana.

I prodotti per la casa fanno parte della nostra vita quotidiana. Le normative su questi prodotti sono raramente discusse dai media; tuttavia, esistono regole a livello europeo e nazionale.

Le regole riguardano l’etichettatura, ma anche la sicurezza, ad esempio su come fornire informazioni ai Centri Antiveleni.

Nella nostra esperienza, dopo aver esaminato centinaia di etichette, la conformità non è scontata. Il nostro ruolo di consulenti regolatori è quello di contribuire a garantire la conformità alle norme applicabili nelle lingue pertinenti. Quando si applicano i requisiti di notifica, supportiamo i processi pertinenti.

Tutti i detergenti venduti all’interno dell’UE devono essere conformi al Regolamento (CE) n. 648/2004 del 31 marzo 2004 sui detergenti e al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele e successive modifiche.

Ai sensi dell’articolo 31, Regolamento (CE) n. 1907/2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), una scheda di dati di sicurezza (SDS) dovrebbe essere preparata, tra gli altri casi, quando una sostanza o una miscela soddisfa i criteri per la classificazione come pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Secondo il Regolamento (CE) n. 648/2004 del 31 marzo 2004 sui detergenti devono figurare:

il nome e il nome commerciale del prodotto;

(b) il nome o il nome commerciale o il marchio e l’indirizzo completo e il numero di telefono del responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato;

l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica, ove disponibile, e il numero di telefono presso il quale è possibile ottenere la scheda di cui all’articolo 9, paragrafo 3.

L’imballaggio dei detergenti ne deve indicare il contenuto, secondo le indicazioni previste nell’allegato VII A. Deve inoltre indicare le istruzioni per l’uso e le precauzioni particolari, se richieste.

Inoltre, nel caso specifico dei detergenti  per bucato e dei detergenti per lavastoviglie automatiche deve recare le informazioni di cui alla sezione B dell’allegato VII.

Se il prodotto soddisfa i criteri per la classificazione come preparato pericoloso ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele, dovrebbe essere etichettato in conformità con esso.

Secondo l’allegato VII A del Regolamento (CE) n. 648/2004 del 31 marzo 2004 sui detergenti, il contenuto deve essere riportato come segue:

I seguenti intervalli percentuali di peso:

meno del 5 %,

5 % o più ma meno del 15 %,

15 % o più ma meno del 30 %,

30 ​​% e più,

è utilizzato per indicare il contenuto dei costituenti specifici elencati nell’allegato VII A.

Se aggiunti, i conservanti devono essere elencati, indipendentemente dalla loro concentrazione, utilizzando ove possibile la nomenclatura comune stabilita dal Regolamento (CE) N. 1223/2009 relativo ai prodotti cosmetici.

Se aggiunti a concentrazioni superiori allo 0,01 % in peso, le fragranze allergeniche che figurano nell’elenco delle sostanze di cui all’allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009 relativo ai prodotti cosmetici sono elencate utilizzando la nomenclatura di tale Regolamento.

Ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1272/2008, l’etichetta deve essere redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, a meno che lo Stato membro o gli Stati membri interessati dispongano diversamente. E’ possibile riportare in etichetta più lingue di quelle richieste dagli Stati membri, a condizione che le stesse indicazioni appaiono in tutte le lingue utilizzate.

Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme sulle specifiche armonizzate di marcatura utilizzare i prodotti di plastica elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riduzione dell’impatto di determinati prodotti di plastica sull’ambiente imballaggi di salviettine umidificate (ossia salviette preumidificate per la cura della persona e per la casa), con superficie pari o superiore a 10 cm2, recano stampato il pittogramma di marcatura ai sensi dell’allegato II del Regolamento (UE) 2020/2151.

Secondo il criterio 9 della Decisione (UE) 2017/1216 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri dell’Ecolabel UE per le lavastoviglie, queste sono le informazioni che compaiono sul prodotto Ecolabel UE:

Il logo deve essere visibile e leggibile.

Il numero di registrazione/licenza Ecolabel UE deve apparire sul prodotto e deve essere leggibile e chiaramente visibile.

L’azienda può scegliere di includere una casella di testo facoltativa sull’etichetta che contenga il seguente testo:

Impatto limitato sull’ambiente acquatico,

Quantitativo limitato di sostanze pericolose,

Testato per la prestazione detergente

Se la tua domanda non ha ricevuto risposta da quelle sopra, non esitare a contattarci a hylobates@hylobates.it